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Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - Contributi per malattia – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 18568 del 10/07/2019 (Rv. 654487 - 01)

Norma di interpretazione autentica soppressiva dell'obbligo - Irripetibilità delle contribuzioni versate anteriormente - Illegittimità costituzionale - Conseguenza.

In tema di contribuzione per malattia, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 20, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008, di interpretazione autentica dell'art. 6, comma 2, della l. n. 138 del 1943, non è più dovuto dai datori di lavoro il versamento della contribuzione INPS per il trattamento economico di malattia, senza che - a seguito della sentenza della n. 82 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità della norma per violazione del principio di uguaglianza, nonché, in via conseguenziale ed ai sensi dell'art. 27 della l. n. 87 del 1953, dell'art. 16, lett. b), del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, che ha differito al 30 aprile 2011 il termine finale del periodo di tempo al quale si riferivano i contributi i cui versamenti erano comunque acquisiti all'INPS - operi la regola dell'irripetibilità delle contribuzioni anteriormente versate che non restano, pertanto, acquisite alla gestione previdenziale.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 18568 del 10/07/2019 (Rv. 654487 - 01)