Accordi di riallineamento retributivo - Variazione di programmi ex art. 5, comma 5, del d.l. n. 510 del 1996 - Limiti - Reiterazione - Esclusione.
Il potere di variazione dei programmi di riallineamento retributivo, di qualunque contenuto ed indipendentemente dalla tempestività dell'accordo o dall'identità delle parti sociali, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.l. n. 510 del 1996, conv. dalla l. n. 608 del 1996, può essere esercitato una sola volta, nel rispetto dei limiti temporali, oggettivi e soggettivi previsti dalle norme di riferimento.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 30868 del 26/11/2019 (Rv. 655885 - 01)