Previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - competenza e giurisdizione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 30472 del 21/11/2019 (Rv. 656313 - 01)
Infortunio sul lavoro - Azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro - Competenza per territorio - Individuazione - Criteri.
La competenza territoriale a conoscere del giudizio avente ad oggetto l'azione di regresso, esercitata dall'Inail nei confronti del datore di lavoro, responsabile dell'infortunio sul lavoro patito dal lavoratore assicurato e già indennizzato dall'istituto, spetta al giudice del luogo in cui si trova la sede territoriale dell'ente previdenziale a cui è attribuito il compito di istruire la pratica, pagare le prestazioni e, conseguentemente, ricevere anche le restituzioni (sede che può eventualmente non coincidere con quella del luogo dove è aperta la posizione contributiva), applicandosi non il primo comma dell'art. 444 c.p.c. ma il terzo comma del medesimo articolo, essendo tale ultimo criterio, da ritenersi speciale, dettato per le controversie specificamente riferite agli obblighi previdenziali del datore di lavoro, e non, in generale, per tutte le controversie riguardanti diritti ed obblighi previdenziali.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 30472 del 21/11/2019 (Rv. 656313 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_444