Previdenza (assicurazioni sociali) - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 31954 del 06/12/2019 (Rv. 656530 - 01)
Revoca di prestazione pensionistica - Procedimento amministrativo - Violazioni procedimentali o di regole derivanti dalla l. n. 241 del 1990 o dei precetti di buona fede e correttezza - Effetti - Rilevanza sulla situazione soggettiva - Esclusione.
La natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla l. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio anche nell'ipotesi in cui il procedimento amministrativo, avviato a seguito di un'attività ispettiva dell'ente, abbia dato luogo ad una revoca della prestazione da parte dell'ente previdenziale, e non all'attribuzione della stessa su iniziativa dell'assicurato; ne consegue che l'istante non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all'Istituto, salva, in tal caso, la possibilità di chiedere il risarcimento del danno.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 31954 del 06/12/2019 (Rv. 656530 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_2043