Indennità di mobilità - Percezione indebita - Art. 52 della l. n. 88 del 1989 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti - pensioni - pagamento - In genere.
In caso di indebita percezione dell'indennità di mobilità, non può trovare applicazione l'art. 52 della l. n. 88 del 1989 - secondo cui non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato -, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche, e non qualunque prestazione previdenziale, ed avendo natura di norma eccezionale è insuscettibile di interpretazione analogica.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 31373 del 02/12/2019 (Rv. 655992 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033