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Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - riscossione - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1558 del 23/01/2020 (Rv. 656653 - 01)

Riscossione tramite ruolo - Illegittimità dell'iscrizione a ruolo - Effetti - Esame nel merito della domanda di pagamento - Domanda dell'ente previdenziale - Necessità - Esclusione.

L'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicchè la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel "quantum", seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1558 del 23/01/2020 (Rv. 656653 - 01)

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