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Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi -retribuzione imponibile - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1113 del 20/01/2020 (Rv. 656652 - 01)

Società cooperative - Imponibili contributivi - Parificazione ex art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 423 del 2001 - Beneficio ex art. 27, comma 2-bis, del d.l. n. 669 del 1996 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

La parificazione degli imponibili contributivi relativi alle società cooperative con quelli in vigore per gli altri datori di lavoro privati, disposta dall'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 423 del 2001, ha comportato il venir meno, per le predette cooperative, del beneficio dell'applicazione graduale dell'incremento delle aliquote di finanziamento dovute sulle retribuzioni versate al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, di cui all'art. 27, comma 2-bis, del d.l. n. 669 del 1996, in quanto la parificazione in questione ha annullato ogni differenza tra la retribuzione imponibile da prendere a base per il versamento di tutte le contribuzioni per i soci lavoratori, ovvero tra la retribuzione effettiva e quella convenzionale.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1113 del 20/01/2020 (Rv. 656652 - 01)

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