Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro la disoccupazione - contributi e prestazioni - indennita' – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6635 del 09/03/2020 (Rv. 657187 - 01)
Contributo di mobilità - Obblighi di versamento - Computo - Riferimento ai soli dipendenti effettivamente collocati in mobilità - Configurabilità.
In tema di contribuzione per la mobilità, in forza dell'art 5, quarto comma, della l. n. 223 del 1991 - nel testo vigente "ratione temporis" -, per il quale l'impresa datrice di lavoro è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore, e del combinato disposto degli artt. 7, primo e secondo comma, e 16, primo comma, della stessa legge (ai sensi dei quali alcune categorie di lavoratori non hanno diritto all'indennità), le imprese sono tenute a versare il contributo a loro carico solo con riferimento alle posizioni dei dipendenti posti in mobilità che abbiano diritto all'indennità, ma non con riferimento alle posizioni dei dipendenti posti in mobilità non aventi diritto ad usufruire dell'indennità stessa.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6635 del 09/03/2020 (Rv. 657187 - 01)