Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - riscossione - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6092 del 04/03/2020 (Rv. 657182 - 01)
Rapporti interni tra il concessionario alla riscossione e l'ente creditore - Diritto del concessionario di essere manlevato dalle spese processuali del giudizio di opposizione - Configurabilità - Condizioni - Modalità di esercizio.
Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza - In genere.
In tema di esecuzione cd. esattoriale, quando l'opposizione proposta dal debitore è accolta in relazione a vizi del procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente creditore, il diritto del concessionario del servizio di riscossione di essere manlevato dall'ente medesimo dal pagamento dei compensi professionali dei propri difensori può essere esercitato nell'ambito del medesimo giudizio ovvero in separata sede; nel primo caso, qualora il giudice non accolga la domanda di manleva o non provveda sulla stessa, il concessionario dovrà coltivare gli ordinari rimedi impugnatori, nell'altro, invece, la disposta compensazione delle spese processuali fra l'opponente e gli opposti non determina alcun giudicato nei rapporti interni fra il concessionario e l'ente creditore.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6092 del 04/03/2020 (Rv. 657182 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_615