Previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - Art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 - Natura sostanziale della decadenza - Conseguenze - Rigetto dell'istanza - Richiesta di riesame - Irrilevanza.
ASSICURAZIONI SOCIALI
DECADENZA
In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di determinate prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., in l. n. 438 del 1992) prevede una decadenza sostanziale "di ordine pubblico" in quanto la sua funzione è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici; il "dies a quo" è, dunque, ancorato alla data di presentazione dell'originaria domanda in sede amministrativa, risultando irrilevante, a tal fine, una eventuale riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato di chiarimenti.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 17792 del 26/08/2020 (Rv. 658590 - 01)
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17792
2020