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Personale dipendente dell'Agensud transitato ad altra amministrazione - Cass. n. 17700/2020

Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - Personale dipendente dell'Agensud transitato ad altra amministrazione - Art. 14 bis, comma 4, del d.lgs. n. 96 del 1993 - Diritto alla restituzione dei contributi non più utili ai fini pensionistici - Contribuzione oggetto di restituzione - Individuazione - Ragioni.

ASSICURAZIONI SOCIALI

CONTRIBUTI ASSICURATIVI

In tema di trattamento previdenziale del personale dell'Agensud transitato ad altra amministrazione, l'art. 14 bis, comma 4, del d.lgs. n. 96 del 1993, aggiunto dall'art. 9 del d.l. n. 32 del 1995, convertito nella l. n. 104 del 1995, che riconosce agli ex dipendenti dell'Agensud la possibilità di chiedere la restituzione dei contributi non più utili a fini pensionistici, non riguarda l'intero montante dei contributi eccedenti la riserva matematica costituita presso la gestione "ad quem" in assenza di disposizioni di legge che dispongano univocamente in tal senso; sicché l'espressione "restituizione" riferita ai "contributi versati" deve essere circoscritta al suo significato letterale di riconsegna alla persona interessata di quanto essa aveva dato in precedenza, che equivale a designare i contributi che, se pur materialmente posti a carico del datore di lavoro, gravano comunque sul lavoratore.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17700 del 25/08/2020 (Rv. 658588 - 01)

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