Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Cass. n. 17655/2020 )
Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - responsabilita' - del datore di lavoro e dei dipendenti del datore di lavoro - Causa di danno da parte dei congiunti dell'assicurato - Allegazioni del ricorso - Contenuto - Conseguenze sull'accertamento giudiziale - Preesistenza di una rendita collegata ad un danno patrimoniale - Irrilevanza - Mancata richiesta all'INAIL dell'indennizzo per danno biologico o da invalidità temporanea – Conseguenze - risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) .
In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'allegazione nel ricorso introduttivo proposto dai congiunti dell'assicurato di un fatto integrante, in astratto, un reato perseguibile d'ufficio è sufficiente ad incardinare validamente la causa di danno nei confronti del datore di lavoro, così radicando, nel giudice, il potere-dovere di dar corso all'istruttoria attraverso l'accertamento del fatto-reato e poi, superato positivamente tale accertamento, del danno "differenziale" e "complementare"; a tal fine è irrilevante la percezione di una rendita da parte dei superstiti. La mancata richiesta all'INAIL dell'indennizzo per danno biologico o per danno da invalidità temporanea o l'omessa indicazione del "quantum", viceversa, possono comportare, al più, la riduzione del risarcimento civilistico, mediante la deduzione dell'importo corrispondente alla prestazione previdenziale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17655 del 25/08/2020 (Rv. 658658 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2087