Contributi unificati in agricoltura - servizio per i contributi – Cass. n. 17653/2020
Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi unificati in agricoltura - servizio per i contributi – elenchi - Provvedimento definitivo di iscrizione o di mancata iscrizione o di cancellazione - Termine di centoventi giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria - Inosservanza - Decadenza sostanziale dall'esercizio del diritto - Rilevabilità di ufficio - Fondamento.
In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla l. n. 83 del 1980, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della l. n. 533 del 1973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17653 del 25/08/2020 (Rv. 658938 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697