Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi – categorie - Attività di "avvisatore marittimo" - Obbligo iscrizione gestione commercianti - Sussistenza - Fondamento.
In tema di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, l’attività dell'"avvisatore marittimo", in quanto svolta in regime di autorizzazione, con provvedimento della Capitaneria di Porto al di fuori di una procedura ad evidenza pubblica, e retribuita dagli utenti dei servizi prestati in regime di monopolio, data l’onnicomprensività del settore terziario va ricompresa tra quelle di intermediazione e prestazione di servizi nell’ambito della tutela previdenziale obbligatoria apprestata dall'art. 1, comma 202, della l. n. 662 del 1996, con obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, in coerenza con la sua esclusione dal novero e dal perimetro definito dalla legislazione in materia portuale.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14891 del 13/07/2020 (Rv. 658184 - 01)
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14891
2020