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Assenza ingiustificata del lavoratore alla visita di controllo - Cass. n. 13980/2020

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro le malattie - prestazioni - assistenza economica - indennita' - Assenza ingiustificata del lavoratore alla visita di controllo - Decadenza dal trattamento economico per i primi dieci giorni di assenza dal lavoro - Successiva visita ambulatoriale - Confermativa dello stato di malattia - Influenza sul trattamento economico - Esclusione - Influenza sulla protrazione degli effetti della decadenza - Rilevanza - Fondamento.

In tema di assenza dal lavoro per malattia e di conseguente decadenza del lavoratore dal diritto al relativo trattamento economico per l'intero periodo dei primi dieci giorni di assenza per ingiustificata sottrazione alla visita di controllo domiciliare, ai sensi dell'art. 5, comma 14, del d.l. n. 463 del 1983, conv. nella l. n. 638 del 1983 (norma dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 78 del 1988), l'effettuazione da parte del lavoratore di una successiva visita ambulatoriale confermativa dello stato di malattia, ancorché avvenuta prima della scadenza di tale periodo, non vale ad escludere la perdita del diritto al trattamento economico ma ha la sola funzione di impedire la protrazione degli effetti della sanzione della decadenza per il periodo successivo ai suddetti primi dieci giorni, atteso che l'osservanza dell'onere posto a carico del lavoratore di rendersi reperibile presso la propria abitazione non ammette forme equivalenti di controllo.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 13980 del 07/07/2020 (Rv. 658520 - 01)

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