Raggiungimento dell'età pensionabile e dell'anzianità contributiva massima – Cass. n. 20678/2020
Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invali dità, vecchiaia e superstiti - pensioni - misura -Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'ENEL - Raggiungimento dell'età pensionabile e dell'anzianità contributiva massima - Opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro ex art. 6 della l. n. 407 del 1990 - Entrata in vigore del d.lgs. n. 562 del 1996 ed innalzamento a 40 anni dell'anzianità contributiva massima - Rivalutazione ex art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992 - Spettanza -Esclusione.
I lavoratori aderenti al Fondo elettrici che, avendo raggiunto età pensionabile e massima anzianità contributiva, "ratione temporis" fissata a 35 anni, abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 6 della l. n. 407 del 1990, hanno diritto, a far tempo dalla entrata in vigore del d.lgs. n. 562 del 1996, che a favore dei suddetti dipendenti ha innalzato a 40 anni l'anzianità contributiva massima, alla sola maggiorazione prevista dal citato art. 6, e non anche alla rivalutazione di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992, espressamente richiamato dall'art. 3 del d.lgs. n. 562 del 1996, perché tale rivalutazione è destinata solo a coloro che non hanno maturato la massima anzianità contributiva.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 20678 del 29/09/2020 (Rv. 658917 - 01)