Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invali dità, vecchiaia e superstiti - pensioni - liquidazione - cumulo con la retribuzione - Pensione di anzianità erogata dal Fondo Volo - Reimpiego del pensionato - Regola del cumulo prevista per l'AGO dal d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008 - Applicabilità - Fondamento.
In tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, le pensioni di anzianità erogate dal Fondo Volo nella vigenza dell'art. 19, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, trovando applicazione la regola generale prevista per l'assicurazione generale obbligatoria anche alle forme sostitutive della medesima, fra le quali rientra il Fondo Volo.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 20677 del 29/09/2020 (Rv. 658916 - 01)
CORTE
CASSAZIONE
20677
2020