Previdenza (assicurazioni sociali) - casse di mutualita' e fondi previdenziali - previdenza marinara - Patrimonio pubblico - Immobili appartenenti ad enti previdenziali - Destinazione all'assistenza sanitaria del personale marittimo - Trasferimento dei beni a terzi - Art. 3, comma 18, d.l. n. 351 del 2001 - Vincoli esistenti - Permanenza - Contenuto e limiti.
Il vincolo esclusivo di destinazione a tempo indeterminato, gravante sugli immobili destinati all'assistenza sanitaria del personale navigante, in applicazione dell'art. 3, comma 18, del d.l. n. 351 del 2001, convertito dalla l. n. 410 del 2001, rappresenta il contenuto del sacrificio imposto agli enti proprietari, ma anche il suo limite, che non può essere arbitrariamente esteso anche al costo da sostenere dal Ministero della salute per il mantenimento di tale utilizzazione, che è per sua natura onerosa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26369 del 19/11/2020 (Rv. 659829 - 01)
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