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Indennità sostitutiva per ferie non godute - Cass n. 26160/2020

Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - retribuzione imponibile - Indennità sostitutiva per ferie non godute - Assoggettamento a contribuzione dell'importo corrispondente allorché siano decorsi i diciotto mesi successivi alla maturazione delle ferie ed il rapporto di lavoro non sia cessato - Fondamento.

L'importo corrispondente all'indennità sostitutiva per ferie non godute non erogata va assoggettato a contribuzione allorché sia decorso il termine, previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, di diciotto mesi dalla maturazione delle ferie ed il rapporto di lavoro non sia cessato, in quanto, atteso il carattere "parafiscale" ed inderogabile dell'obbligazione contributiva, la maggiore capacità contributiva generata dalla effettuazione della prestazione lavorativa in un periodo destinato al riposo non può non incidere sugli oneri di finanziamento del sistema previdenziale posti a carico dell'impresa che ha tratto vantaggio dalla maggior produzione, restando irrilevante - ai fini previdenziali - che l'indennità possa essere monetizzata tra le parti solo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 26160 del 17/11/2020 (Rv. 659624 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2109

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