Termine di prescrizione quinquennale – Cass. n. 5820/2021
Previdenza (assicurazioni sociali) - prescrizione - di contributi - Termine di prescrizione quinquennale introdotto dalla legge n. 335 del 1995 - Contributi maturati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge - Raddoppio del termine - Denuncia del lavoratore - Inidoneità - Fondamento - Sospensione del termine ex art. 38, comma 7, della l. n. 289 del 2002 - Irrilevanza.
In tema di contributi previdenziali, il raddoppio del termine quinquennale di prescrizione, previsto dall'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, per il caso di denuncia del lavoratore, non si applica ai crediti maturati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge, dal momento che la suddetta denuncia ha unicamente l'effetto di mantenere il termine decennale per i crediti maturati anteriormente e non può essere qualificato come atto interruttivo della prescrizione, non potendosi trarre argomento in tal senso dalla previsione speciale di cui all'art. 38, comma 7, della l. n. 289 del 2002.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 5820 del 03/03/2021 (Rv. 660713 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2115, Cod_Civ_art_2945_1