Assegni familiari – Cass. n. 5640/2021
Previdenza (assicurazioni sociali) - assegni familiari - Anticipazione da parte del datore di lavoro - Obbligo - Conguaglio - Autorizzazione dell'INPS - Necessità - Esclusione - Eccezioni - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di assegni familiari, il datore di lavoro, maturate le condizioni per la prestazione previdenziale, è gravato dall'obbligo di anticipazione della stessa ai propri dipendenti, salvo il diritto al conguaglio, per far luogo al quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, 24 e 47 del d.P.R. n. 797 del 1955, non occorre alcun atto autorizzativo dell'Inps, ad eccezione delle ipotesi, espressamente previste dalla legge, in cui tali provvidenze siano state erogate per i figli, occupati quali apprendisti o che si trovino nella impossibilità assoluta e permanente di svolgere attività lavorativa, o per i genitori a carico.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che, fuori dalle ipotesi sopra richiamate, aveva ritenuto indebito il conguaglio degli assegni familiari corrisposti al lavoratore effettuato dal datore, operato senza autorizzazione dell'Inps).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5640 del 02/03/2021 (Rv. 660711 - 01)