Onere di contestazione – Cass. n. 2174/2021
Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Onere di contestazione - Ambito - Fatti ignoti alla parte - Fatti dedotti nel procedimento amministrativo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti pacifici In genere.
L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'Inail avesse l'obbligo di contestare i fatti posti alla base della domanda giudiziale di indennità temporanea da infortunio sul lavoro, perché il fatto costitutivo della prestazione trae origine dal rapporto di lavoro cui l'ente è estraneo, restando irrilevante, ai fini della non contestazione, quanto dedotto dal lavoratore in sede amministrativa con la denuncia d'infortunio).
Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 2174 del 01/02/2021 (Rv. 660331 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_414, Cod_Proc_Civ_art_416