Omissione contributiva del datore di lavoro – Cass. n. 2164/2021
Previdenza (assicurazioni sociali) - obbligo e diritto alle assicurazioni - elementi del rapporto di assicurazione sociale - Omissione contributiva del datore di lavoro - Comunicazione del lavoratore interessato all'ente previdenziale - Mancata attivazione da parte di quest'ultimo - Conseguenze - Diritto del lavoratore alla regolarizzazione - Esclusione - Fondamento.
In caso di omissione contributiva, il lavoratore, pur se abbia dato comunicazione all'ente previdenziale dell'inadempimento e quest'ultimo non si sia attivato per il recupero, non può agire nei confronti dell'istituto per l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, né chiedere all'ente di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi, atteso che l'obbligazione contributiva vede quale soggetto attivo l'ente assicuratore e quale soggetto passivo il datore, residuando in favore del lavoratore soltanto l'azione di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. e la facoltà di chiedere all'ente la costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13 della l. n. 1338 del 1962.
Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 2164 del 01/02/2021 (Rv. 660330 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2116, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1176