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Riscossione dei contributi previdenziali – Cass. n. 35692/2021

Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - riscossione - Cartella esattoriale - Notificazione per il caso di irreperibilità relativa del destinatario senza invio della raccomandata informativa - Effettuazione in data anteriore a quella di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 - Ritualità - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.

 

In tema di riscossione dei contributi previdenziali, la notifica della cartella esattoriale avvenuta, nell'irreperibilità relativa del destinatario, senza l’invio della raccomandata informativa - non prevista secondo la legislazione vigente al momento di effettuazione della predetta notifica -, rimane rituale anche dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, con la quale è stato introdotto l'obbligo della raccomandata in questione, a condizione che il termine perentorio per proporre opposizione avverso la cartella sia decorso, in tal caso configurandosi l'esaurimento del rapporto, ormai consolidato per l'inoppugnabilità della cartella stessa.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 35692 del 19/11/2021 (Rv. 663000 - 01)

 

Corte

Cassazione

35692

2021