Previdenza (assicurazioni sociali) - forme integrative e complementari di sicurezza sociale - in genere - Dipendenti del Monte dei Paschi di Siena - Trattamenti pensionistici integrativi - Accordo del 5 settembre 1985 - Interpretazione - Requisito anagrafico - Dipendenti passati ad altro datore di lavoro - Riconoscimento - Condizioni.
Il diritto al trattamento pensionistico integrativo per i dipendenti del Monte dei Paschi di Siena s.p.a., previsto dall'accordo collettivo del 5 settembre 1985, si consegue anche quando il requisito anagrafico, di cui all'art. 6 dell'accordo, si perfezioni alle dipendenze di un altro datore di lavoro, purché tuttavia i 15 anni di anzianità utili al conseguimento del trattamento, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo stesso, siano interamente maturati alle dipendenze del Monte dei Paschi.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 35995 del 22/11/2021 (Rv. 662921 - 01)
Corte
Cassazione
35995
2021