Classificazione di un'impresa ai fini previdenziali – Cass. n. 36381/2021
Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - categorie - Classificazione di un'impresa ai fini previdenziali - Attività unica di natura promiscua - Criterio dell'attività prevalente - Accertamento ed onere della prova - Fattispecie.
In tema di classificazione delle imprese a fini previdenziali, qualora un'impresa eserciti non già attività distinte che, in sé considerate, comporterebbero inquadramenti diversi, ma un'unica attività di natura promiscua, l'inquadramento deve essere effettuato con riguardo a quella prevalente in relazione alle finalità economiche perseguite, la cui prova grava sull'ente che faccia valere, in conseguenza di detto inquadramento, un credito previdenziale, ferma la necessità che il relativo accertamento abbia natura non già formale, in forza della documentazione relativa alla sola indicazione dell'attività esercitata (certificato d'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. e statuto della società), bensì sostanziale, fondandosi sull'esame delle risultanze istruttorie, tra loro logicamente e coerentemente ordinate, in funzione della determinazione dell'attività prevalente in concreto svolta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a partire dal 2009, aveva inquadrato nel settore terziario - e non più in quello industriale - una società dedita alla vendita e all'affitto degli immobili precedentemente costruiti, in virtù della ritenuta prevalenza dell’attività di commercializzazione degli edifici, desunta da una serie di circostanze, quali l'affidamento in appalto a terzi, per il 90%, della relativa costruzione; il consistente lasso di tempo durante il quale l'attività di impresa era proseguita, pur senza lo svolgimento di alcuna attività di costruzione; la coincidenza della posta attiva più significativa del bilancio con i rimanenti fabbricati ancora da alienare).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 36381 del 24/11/2021 (Rv. 663149 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2195, Cod_Civ_art_2697