Enti derivanti dalla trasformazione dell'Enel – Cass. n. 31055/2021
Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro le malattie - prestazioni - assistenza economica - indennita' - Enti derivanti dalla trasformazione dell'Enel - Pagamento della contribuzione per maternità - Periodo anteriore all'1.1.2009 - Estensione esonero di cui all'art. 20, d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008 - Esclusione - Ragioni.
Le società derivanti dal processo di trasformazione dell'Enel sono obbligate al pagamento della contribuzione per maternità anche per il periodo anteriore al 1° gennaio 2009, nonostante il versamento diretto del trattamento dovuto alle lavoratrici madri, non essendo estensibile a tali contributi l'esonero previsto dall'art. 20 del d.l. n. 112 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008, con riferimento ai contributi per malattia, in favore dei datori di lavoro che abbiano corrisposto direttamente ai lavoratori la relativa indennità, atteso che per tali società l'obbligo di corresponsione dei contributi discende dai contratti collettivi, anziché dall'art. 1 del d.P.R. n. 145 del 1965, e nessuna deroga all'ordinaria obbligatorietà dei versamenti può essere fatta discendere dall'origine di tali soggetti, società di natura privata.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31055 del 02/11/2021 (Rv. 662660 - 01)