Lavoratori italiani ingaggiati per l'imbarco su navi di nazionalità straniera – Cass. n. 31137/2021
Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - in genere - Lavoratori italiani ingaggiati da raccomandatario marittimo italiano per l'imbarco su navi di nazionalità straniera - Tutela assicurativa - Condizioni - Non inferiore a quella obbligatoria secondo la legge italiana - Necessità - Fattispecie.
I lavoratori italiani ingaggiati da raccomandatario marittimo italiano per l'imbarco su navi di nazionalità straniera - soggetti alla disciplina di cui all'art. 4 della l. n. 135 del 1977 -, hanno diritto ad una tutela assicurativa, contro le malattie e gli infortuni, non inferiore a quella obbligatoria secondo la legge italiana - ancorché possano essere assicurati presso enti o società di assicurazione, italiani o stranieri - nonché ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dai principi fondamentali, anche in materia di retribuzione, contenuti nei vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali, seppure non applicabili direttamente al rapporto di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che il raccomandatario marittimo rispondesse nei confronti del lavoratore, come il datore di lavoro, del risarcimento del danno ex art. 2087 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31137 del 02/11/2021 (Rv. 662678 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087