Opposizione tardiva recuperatoria avverso iscrizione a ruolo – Cass. n. 7514/2022
Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - riscossione - Riscossione crediti previdenziali - Opposizione tardiva recuperatoria avverso iscrizione a ruolo - Vizi attinenti al merito della pretesa - Litisconsorzio necessario tra ente impositore ed agente della riscossione - Esclusione - Conseguenze.
In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 7514 del 08/03/2022 (Rv. 664407 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1188, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_107