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Contributi relativi a rapporti associativi agrari – Cass. n. 9165/2022

Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi unificati in agricoltura - servizio per i contributi - elenchi - Contributi relativi a rapporti associativi agrari - Azione giudiziaria - Termine di decadenza di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. ex l. n. 83 del 1970 - Applicabilità al datore - Esclusione - Fondamento.

 

La decadenza prevista dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. dalla l. n. 83 del 1970, è destinata ad operare esclusivamente nei confronti dei lavoratori agricoli non iscritti o cancellati dagli elenchi, con conseguente venir meno dell'accesso alle prestazioni previdenziali, e non anche nei confronti del datore di lavoro, in relazione ai contributi da questi dovuti (nella specie relativi a rapporti associativi agrari), e ciò in ragione del fatto che il provvedimento di esclusione o cancellazione, peraltro notificato al solo prestatore, non è costitutivo dell'obbligo contributivo previdenziale, che è invece connesso all’effettivo sorgere del rapporto, nonché della regola che pone la decadenza solo nei confronti del soggetto leso dal provvedimento.

Corte Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9165 del 21/03/2022 (Rv. 664143 - 01)

 

Corte

Cassazione

9165

2022