Danno effettivo e ammontare dell'indennizzo – Cass. n. 9002/2022
Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - responsabilità - dell'infortunato - rivalsa dell'ente assicuratore - Limiti - Danno effettivo e ammontare dell'indennizzo - Conseguenze in caso di concorso di colpa del danneggiato.
Il diritto dell'ente previdenziale a surrogarsi nel credito risarcitorio spettante alla vittima nei confronti del terzo responsabile è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente causato da quest'ultimo, da un lato, e dell'ammontare dell'indennità erogata dal primo, dall'altro; ne consegue che, nei casi di concorso di colpa del danneggiato nella determinazione dell'evento, l'importo oggetto della surrogazione va determinato defalcando la percentuale di responsabilità ascrivibile al danneggiato dal risarcimento complessivamente dovuto dal responsabile, e non già dall'indennità corrisposta dall'ente previdenziale, il quale potrà, pertanto, pretendere dal responsabile la minor somma tra l'ammontare della suddetta indennità e quello del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, al netto della riduzione ex art. 1227 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9002 del 21/03/2022 (Rv. 664257 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1916, Cod_Civ_art_1227