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Legittimazione passiva in via esclusiva dell'INPS – Cass. n. 20862/2022

Previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - procedimento - spese giudiziali - Controversie assistenziali - Procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - Legittimazione passiva in via esclusiva dell'INPS - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

 

In tema di controversie assistenziali, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all'INPS, avendo l'art. 20 del d.l. n. 78 del 2009 trasferito all'Istituto sia la responsabilità ultima degli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo "status" di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa. (Nella specie, la S.C., nel confermare sul punto la sentenza impugnata, ha ritenuto che in un procedimento per ATP volto all'accertamento dell'handicap non andasse disposta la chiamata in causa della ASL, essendo di conseguenza corretta, in ragione della fondatezza della domanda, la statuizione sulle spese processuali nei confronti dell'INPS).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 20862 del 30/06/2022 (Rv. 665126 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_445

 

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