Indennità di congedo straordinario – Cass. n. 24694/2022
Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - soggetti obbligati - in genere - Indennità di congedo straordinario - Art. 42, comma 5 ter, del d.lgs. n. 151 del 2001 - Soggetti tenuti alla contribuzione in favore dell'INPS - Azienda speciale ex art. 114 del d.lgs. n. 267 del 2000 - Inclusione - Fondamento.
In tema di indennità di congedo straordinario, prevista dall'art. 42, comma 5 ter, del d.lgs. n. 151 del 2001, per l'assistenza di un familiare disabile anche diverso dal figlio, le aziende speciali di cui all'art. 114 del d.lgs. n. 267 del 2000, rientrando nel novero delle imprese di enti locali privatizzate, sono tenute a versare all'Inps la relativa contribuzione, poiché l'art. 20, comma 2, lett. a), del d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008, allorché fa riferimento alla contribuzione per maternità, si pone nell'ottica di perseguire il sostegno della solidarietà familiare, nel cui ambito convergono la tutela della maternità e la tutela della disabilità a prescindere dal rapporto di filiazione.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24694 del 11/08/2022 (Rv. 665462 - 01)