Iscrizione alla gestione separata dei collaboratori coordinati e continuativi – Cass. n. 24754/2022
Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro le malattie - maternità - Lavoratrice madre - Iscrizione alla gestione separata dei collaboratori coordinati e continuativi - Indennità di maternità - Successione di due periodi di astensione obbligatoria - Base di calcolo relativa alla seconda maternità - Prima indennità di maternità corrisposta nei dodici mesi anteriori al nuovo periodo indennizzabile - Computabilità - Fondamento.
Per le lavoratrici madri iscritte alla gestione separata dei collaboratori coordinati e continuativi, nel caso di successione di due periodi di astensione obbligatoria, l'indennità di maternità relativa al secondo periodo va computata tenendo conto sia dei contributi connessi ai redditi prodotti nei dodici mesi anteriori al periodo indennizzabile, sia dell'ammontare della prima indennità di maternità corrisposta nel medesimo periodo, poiché, ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. n. 151 del 2001 e dell'art. 4 del d.m. 4 aprile 2002, per le lavoratrici soggette alla gestione separata la tutela della maternità avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente ed eventuali differenziazioni rischierebbero di compromettere diritti tutelati dagli artt. 3, 31 e 37 Cost.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 24754 del 12/08/2022 (Rv. 665465 - 01)