Deduzione di fatti estintivi della pretesa verificatisi dopo la notifica dell'avviso – Cass. n. 8198/2023
Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - riscossione - Avviso di addebito - Opposizione all'esecuzione - Presupposti - Deduzione di fatti estintivi della pretesa verificatisi dopo la notifica dell'avviso - Necessità - Deduzione di vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito - Esclusione.
In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'opposizione all’esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell’opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 8198 del 22/03/2023 (Rv. 667144 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615