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Pagamento di determinati emolumenti direttamente in favore del lavoratore – Cass. n. 8524/2023

Previdenza (assicurazioni sociali) - forme integrative e complementari di sicurezza sociale - in genere - Fondo di garanzia ex art. 5 del d.lgs. n. 80 del 1992 - Pagamento di determinati emolumenti direttamente in favore del lavoratore - Esclusione - Funzione di integrazione della pensione obbligatoria sulla base dei versamenti volontari - Sussistenza - Conseguenze - Quote di trattamento di fine rapporto destinate al Fondo - Natura di TFR in relazione al quale sia configurabile l'intervento del Fondo di garanzia di cui alla l. n. 297 del 1982 - Esclusione.

 

L'intervento del Fondo di garanzia, previsto per la previdenza complementare dall'art. 5 del d. lgs. n. 80 del 1992, non opera con il pagamento di determinati emolumenti direttamente in favore del lavoratore, ma in funzione della sola integrazione della pensione obbligatoria sulla base dei versamenti volontari; ne deriva che le quote di trattamento di fine rapporto destinate al Fondo di previdenza complementare costituiscono contribuzione finalizzata al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo e non hanno natura di TFR in relazione al quale sia configurabile l'intervento del Fondo di garanzia di cui alla l. n. 297 del 1982.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 8524 del 24/03/2023 (Rv. 667181 - 01)

 

Corte

Cassazione

8524

2023