Assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti - pensione di anzianità - Lavoratori collocati in mobilità - Art. 1, comma 231, l. n. 228 del 2012 - Accesso alla pensione secondo i requisiti vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011 - Condizioni.
Ai lavoratori collocati in mobilità, in applicazione della c.d. "salvaguardia" di cui all'art. 1, comma 231, della l. n. 228 del 2012, spetta il beneficio della possibilità di accedere alla pensione secondo le più favorevoli regole vigenti prima del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011, a condizione che essi, nel corso del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, non abbiano maturato anche i più sfavorevoli requisiti pensionistici introdotti, a far data dal 31.12.2011, dall'art. 24 del citato d.l. n. 201.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24627 del 14/08/2023 (Rv. 668617 - 01)