Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Contributi per malattia - Benefici ex art. 5 della l. n. 92 del 1979 - Imprese edili - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di benefici contributivi, l'art. 5 della l. n. 92 del 1979, secondo cui le imprese manifatturiere ed estrattive, ex art. 1, comma 1, del d.l. n. 15 del 1977, conv. dalla l. n. l02 del 1977, sono individuate con riferimento alla classificazione delle attività economiche predisposta dall'Istituto centrale di statistica, si interpreta nel senso che il rinvio non ricomprende le imprese edili, avendo il legislatore espressamente escluso dette imprese - con modifica introdotta in sede di conversione dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 20 del 1979 con la l. n. 92 del 1979 - dall'ambito di applicazione della riduzione relativa ai contributi per malattia.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24634 del 14/08/2023 (Rv. 668799 - 01)