Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi unificati in agricoltura Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 34482 del 11/12/2023 (Rv. 669560 - 01)
Servizio per i contributi - elenchi - Lavoratori agricoli - Iscrizione negli elenchi a validità prorogata - Art. 6, comma 1, della l. n. 334 del 1968 - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
Ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi a validità prorogata si applica l'art. 6, comma 1, della l. n. 334 del 1968, che prevede la cancellazione dagli elenchi in caso di emigrazione protrattasi oltre un biennio, in quanto i predetti lavoratori non possono considerarsi estranei alla più ampia disciplina dettata per la formazione degli elenchi e, in particolare, per le cause generali di cessazione dall'iscrizione. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha escluso - in relazione a vicenda nella quale una lavoratrice era stata cancellata dagli elenchi poiché allontanatasi dal territorio nazionale dall'aprile del 1967 al luglio del 1971 - che il meccanismo delle cancellazioni ridisciplinato dall'art. 1, comma 2, della citata l. n. 334 del 1968 potesse riguardare solo i nuovi iscritti, anche sul rilievo che il principio di irretroattività di cui all'art. 11 delle preleggi non impedisce che una norma trovi applicazione a situazioni e rapporti - purché suscettibili di considerazione e disciplina autonoma prescindendo dal loro fatto generatore - ancora in essere al momento della sua entrata in vigore).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 34482 del 11/12/2023 (Rv. 669560 - 01)