Contribuzione aggiuntiva sul trattamento di fine rapporto ex art. 3 della l. n. 297 del 1982 - Ambito di applicazione - Dipendenti INPS soggetti alla disciplina dell'indennità di fine servizio - Inclusione - Fondamento.
In tema di contribuzione aggiuntiva sulle quote di trattamento di fine rapporto, prevista dall'art. 3 della l. n. 297 del 1982, è legittima la trattenuta operata dall'INPS a carico dei propri dipendenti, sebbene costoro siano soggetti alla disciplina dell'indennità di fine servizio e non a quella del trattamento di fine rapporto, atteso che la contribuzione aggiuntiva è destinata a finanziare l'aumento delle pensioni di assicurazione generale obbligatoria a perequazione automatica, con la conseguenza che tutti gli iscritti all'AGO vanno a tal fine equiparati in quanto, se uguale è il trattamento pensionistico, uguale deve essere l'onere contributivo.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 34524 del 11/12/2023 (Rv. 669562 - 01)