Assicurazione contro la disoccupazione - contributi e prestazioni - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 846 del 09/01/2024 (Rv. 669768-01)
Indennità - Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) - Decadenza di cui all'art. 11, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 - Applicabilità anche in caso di attività autonoma cominciata prima del periodo di godimento della NASpI - Sussistenza - Fondamento - Dies a quo del termine per la comunicazione - Dalla data di presentazione della domanda di NASpI.
In materia di Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI), la decadenza dalla sua fruizione, prevista dall'art. 11, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, per l'ipotesi di inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza aver provveduto alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo, del medesimo d.lgs. nel termine ivi stabilito, si applica anche nel caso in cui tale attività lavorativa sia cominciata prima della presentazione della domanda amministrativa per la prestazione, rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell'attività lavorativa, e decorrendo il termine per effettuare la comunicazione dalla presentazione di detta domanda amministrativa.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 846 del 09/01/2024 (Rv. 669768-01)