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Obbligo e diritto alle assicurazioni - elementi del rapporto di assicurazione sociale - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 701 del 09/01/2024 (Rv. 669765-02)

Omissione contributiva del datore di lavoro - Comunicazione del lavoratore all'ente previdenziale - Mancato recupero da parte di quest'ultimo - Conseguenze - Diritto di agire contro l'ente previdenziale per ottenere la regolarizzazione - Esclusione - Possibilità di agire contro il datore di lavoro per il danno derivante dalla perdita delle prestazioni previdenziali - Sussistenza.

In tema di omissioni contributive, il lavoratore, in caso di omesso versamento dei contributi dovuti da parte del datore di lavoro, non ha alcun diritto di agire nei confronti degli enti previdenziali per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva, nemmeno nel caso in cui tali enti, nonostante la sua denuncia, non abbiano provveduto al recupero di detti contributi e questi si siano prescritti, potendo solo agire nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno derivato dalla perdita delle prestazioni previdenziali in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo contributivo, o chiedere all'ente la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della l. n. 1338 del 1962.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 701 del 09/01/2024 (Rv. 669765-02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2116