Prescrizione - Decorrenza - Scadenza dei termini per il pagamento - Differimento del termine ex art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010 - Rilevanza - Individuazione di un secondo termine per il pagamento dei debiti scaduti con maggiorazione di interessi corrispettivi - Irrilevanza - Fondamento.
La prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 decorre dal momento in cui scade il termine, anche eventualmente prorogato - nella specie ex art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 - per il pagamento degli stessi, non rilevando la previsione nelle normative di settore di un ulteriore secondo termine di pagamento, funzionale al solo saldo dei debiti contributivi già scaduti con maggiorazione degli interessi di mora.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 24186 del 09/09/2024 (Rv. 672240-01)