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Prescrizione - di contributi - contributi gestione separata - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 24584 del 13/09/2024 (Rv. 672465-01)

Prescrizione - Decorrenza - Scadenza dei termini per il pagamento - Differimento del termine ex art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010 - Rilevanza - Ambito applicativo - Effettiva sottoposizione al regime fiscale degli studi di settore - Irrilevanza.

La prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata INPS decorre dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento e si applica anche il differimento previsto dall'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10/06/2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009, per il quale rileva il fattore oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile a quelle per le quali sono stati elaborati studi di settore, non già la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al relativo regime fiscale.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 24584 del 13/09/2024 (Rv. 672465-01)