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professionisti - giudizi disciplinari - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22458 del 22/10/2014

Procedimento davanti al consiglio dell'ordine dei medici - Mero rinvio della seduta - Diritto dell'incolpato all'assegnazione del termine ex art 39, secondo comma, lett. B), del d.P.R. n 221 del 1950 - Esclusione - Congruità del termine di preavviso della nuova seduta - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22458 del 22/10/2014


Nel giudizio disciplinare davanti al consiglio dell'ordine dei medici, l'incolpato ha diritto per una sola volta all'assegnazione del termine a difesa di venti giorni previsto dall'art. 39, secondo comma, lett. B), del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, sicché, in caso di rinvio della seduta per la decisione, che non sia giustificato da nuovi addebiti mossi all'interessato, non è necessario concedere nuovamente detto termine, ferma l'esigenza di comunicare la data della nuova seduta in tempi tali da consentire all'incolpato, in concreto, di essere presente e di esercitare, in essa, il proprio diritto di difesa.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22458 del 22/10/2014