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professionisti‭ ‬-‭ ‬previdenza‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬24882‭ ‬del‭ ‬21/11/2014‭

Cassa nazionale dottori commercialisti‭ ‬-‭ ‬Omessa o tardiva comunicazione dei redditi‭ ‬-‭ ‬Supplemento quinquennale di pensione‭ ‬-‭ ‬Legge n.‭ ‬21‭ ‬del‭ ‬1986‭ ‬-‭ ‬Applicabilità‭ ‬-‭ ‬Ragioni‭ ‬-‭ ‬Conseguenze.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬24882‭ ‬del‭ ‬21/11/2014‭


In tema di riscossione mediante ruolo da parte della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti,‭ ‬si applica,‭ ‬quale‭ "‬lex specialis‭"‬,‭ ‬la legge‭ ‬29‭ ‬gennaio‭ ‬1986,‭ ‬n.‭ ‬21‭ ‬che richiama,‭ ‬per il recupero dei contributi e delle sanzioni,‭ ‬la disciplina della riscossione delle imposte dirette di cui al d.P.R.‭ ‬29‭ ‬settembre‭ ‬1973,‭ ‬n.‭ ‬602‭ ‬e al d.lgs.‭ ‬26‭ ‬febbraio‭ ‬1999,‭ ‬n.‭ ‬46,‭ ‬sicché l'omessa o tardiva comunicazione dei redditi da parte del libero professionista legittima la Cassa ad irrogare le sanzioni ed osta al riconoscimento,‭ ‬in favore del professionista,‭ ‬del supplemento di pensione non risultando versata la contribuzione con gli accessori,‭ ‬senza che trovi applicazione il principio dell'automatismo della prestazione previdenziale poiché il soggetto beneficiario di questa coincide con quello tenuto al versamento della contribuzione.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬24882‭ ‬del‭ ‬21/11/2014‭