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professionisti‭ ‬-‭ ‬attività medico-chirurgica‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬11522‭ ‬del‭ ‬23/05/2014‭

Omessa diagnosi di processo morboso terminale‭ ‬-‭ ‬Conseguente impossibilità di eseguire un intervento cosiddetto palliativo‭ ‬-‭ ‬Danno risarcibile alla persona‭ ‬-‭ ‬Sussistenza‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬11522‭ ‬del‭ ‬23/05/2014‭


In tema di danno alla persona,‭ ‬conseguente a responsabilità medica,‭ ‬l'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale,‭ ‬sul quale sia possibile intervenire soltanto con un intervento cosiddetto palliativo,‭ ‬determinando un ritardo della possibilità di esecuzione dello stesso,‭ ‬cagiona al paziente un danno alla persona per il fatto che,‭ ‬nelle more,‭ ‬egli non ha potuto fruire di tale intervento e,‭ ‬quindi,‭ ‬ha dovuto sopportare le conseguenze del processo morboso e particolarmente il dolore,‭ ‬posto che la tempestiva esecuzione dell'intervento palliativo avrebbe potuto,‭ ‬sia pure senza la risoluzione del processo morboso,‭ ‬alleviare le sue sofferenze.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬11522‭ ‬del‭ ‬23/05/2014‭