professionisti - attività medico-chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12830 del 06/06/2014
Intervento di chirurgia estetica - Esisto peggiorativo per il paziente - Responsabilità del sanitario per mancanza di consenso informato del paziente - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12830 del 06/06/2014
Quando ad un intervento di chirurgia estetica segua un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o attenuare, la responsabilità del medico per il danno derivatone è conseguente all'accertamento che il paziente non sia stato adeguatamente informato di tale possibile esito, ancorché l'intervento risulti correttamente eseguito. Infatti, con la chirurgia estetica, il paziente insegue un risultato non declinabile in termini di tutela della salute, ciò che fa presumere come il consenso all'intervento non sarebbe stato prestato se egli fosse stato compiutamente informato dei relativi rischi, senza che sia necessario accertare quali sarebbero state le sue concrete determinazioni in presenza della dovuta informazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12830 del 06/06/2014