Professionisti - albo professionale - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25175 del 15/10/2008
Debito contributivo di un biologo per l'iscrizione nell'Albo professionale - Relativo giudizio di accertamento - Competenza per materia del tribunale "ex" 9, secondo comma, cod. proc. civ. - Esclusione - Ordinari canoni di competenza per valore - Applicazione - Necessità - Fondamento.
La competenza in ordine ad un giudizio di accertamento negativo del debito contributivo di un biologo, derivante dalla iscrizione al relativo Albo professionale, non ricade, "ratione materiae", nella competenza del Tribunale su imposte e tasse, ai sensi dell' articolo 9, secondo comma, cod. proc. civ., ma va attribuita secondo gli ordinari canoni di competenza per valore. Infatti, i contributi a carico degli iscritti all'Albo, fissati dal Consiglio dell'Ordine dei biologi (art. 16, comma secondo, lett. g), della legge 24 maggio 1967 n. 396), benché riscossi (per espressa previsione della legge 10 giugno 1978 n. 292) secondo le disposizioni vigenti per le imposte dirette, sono finalizzati a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine e non rientrano nella nozione di "imposte e tasse" ai fini della suddetta norma del codice di procedura civile; né può all'evidenza rilevare la riserva al tribunale delle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni di sanzioni tributarie e valutarie (art. 22 "bis, secondo comma, lett. g), legge n. 689 del 1981).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25175 del 15/10/2008