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Professionisti - Ingegnere - Senza l'esame di Stato non si puo' ne' far parte dell'albo ne' esercitare la professione
- Professionisti - Ingegnere - Senza l'esame di Stato non si puo' ne' far parte dell'albo ne' esercitare la professione Professionisti - Ingegnere - Senza l'esame di Stato non si può né far parte dell'albo né esercitare la professione - La normativa contenuta nell’art. 1 del Decreto Legislativo n. 115 del 1992 non consente il riconoscimento di un diploma (quello spagnolo) che è a sua volta frutto del riconoscimento di un precedente diploma (quello italiano). In questo caso, infatti, si verificherebbe quello che la giurisprudenza qualifica come “ gioco degli specchi” o “ riconoscimento di secondo grado”. In sostanza la normativa precitata non è applicabile al caso in esame, in cui non c’è un professionista diplomato migrante ma un diploma italiano che è migrato in Spagna, ha ottenuto una sorta di attestazione di qualità ed è poi tornato in Italia pretendendo di aver acquisito una veste diversa. Consiglio di Stato - Sezione IV - Decisione 30 novembre 2009 n. 7496
Professionisti - Ingegnere - Senza l'esame di Stato non si può né far parte dell'albo né esercitare la professione La normativa contenuta nell’art. 1 del Decreto Legislativo n. 115 del 1992 non consente il riconoscimento di un diploma (quello spagnolo) che è a sua volta frutto del riconoscimento di un precedente diploma (quello italiano). In questo caso, infatti, si verificherebbe quello che la giurisprudenza qualifica come “ gioco degli specchi” o “ riconoscimento di secondo grado”. In sostanza la normativa precitata non è applicabile al caso in esame, in cui non c’è un professionista diplomato migrante ma un diploma italiano che è migrato in Spagna, ha ottenuto una sorta di attestazione di qualità ed è poi tornato in Italia pretendendo di aver acquisito una veste diversa. Consiglio di Stato - Sezione IV - Decisione 30 novembre 2009 n. 7496
Consiglio di Stato - Sezione IV - Decisione 30 novembre 2009 n. 7496
FATTO e DIRITTO
Il signor Marco C. ha conseguito in data 9 marzo 1999 il diploma di laurea triennale in ingegneria meccanica presso l’Università degli Studi di Torino (Italia).
Il predetto ha quindi chiesto al Ministero dell’Educazione del Regno di Spagna il riconoscimento dell’equivalenza del titolo di studio conseguito in Italia al corrispondente titolo universitario spagnolo. In data 17.10.2001 il Ministero spagnolo ha riconosciuto il titolo italiano in possesso del C. come equivalente (“homologado”) al titolo spagnolo di Ingegnere tecnico industriale, specialità meccanica.
Il sig. C. è stato poi anche iscritto al Collegio degli Ingegneri di Catalogna ma dagli atti risulta che non ha mai svolto attività professionale fuori dall’Italia.
Con domanda del 6.3.2002 il sig. C. ha quindi chiesto al Ministero della Giustizia il riconoscimento del titolo spagnolo ai fini dell’iscrizione in Italia all’albo degli ingegneri – sezione B, settore industriale.
La domanda è stata sottoposta al parere di una Commissione istruttoria che si è pronunciata a maggioranza in senso favorevole, col voto contrario del rappresentante del Consiglio Nazionale degli ingegneri che fa parte della Commissione stessa.
Per conseguenza con decreto 23.10.2002 il Ministro della Giustizia ha riconosciuto il titolo spagnolo del sig. C. come valido per l’iscrizione all’albo degli ingegneri – Sezione B industriale. Sulla base di tale decreto il sig. C. è stato quindi iscritto nell’albo dell’Ordine degli ingegneri della città di Alessandria, ove risiede, senza aver sostenuto l’esame di Stato, che è invece obbligatorio per i soggetti in possesso del titolo italiano.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha quindi impugnato il decreto ministeriale di riconoscimento avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sostenendo che ai sensi della direttiva 89/48/CEE e della pertinente normativa interna le Autorità italiane non potevano riconoscere il titolo spagnolo del sig. C. e non potevano perciò esonerarlo dall’esame di Stato.
Con la sentenza n. 10195 del 2004 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo l’operato del Ministero.
La sentenza è stata impugnata in appello avanti al Consiglio di Stato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il quale ne ha chiesto l’integrale riforma.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia il quale ha chiesto il rigetto dell’appello.
Si è costituito altresì il sig. C. il quale ha chiesto il rigetto dell’appello e ha formulato comunque eccezioni sulla ammissibilità del ricorso di primo grado.
Con ordinanza n. 4141 del 2006 la Sezione:
ha disatteso espressamente le eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado dedotte dall’appellato;
ha rilevato che la normativa interna sul riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore conseguiti negli Stati Membri applicabile ratione temporis ( art.1 commi 1, 2 e 3 del D. L.vo n. 115 del 1992) non consente il riconoscimento del diploma spagnolo di cui è titolare il sig. C.;
ha sottoposto alla Corte di Giustizia C.E. una richiesta di interpretazione pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 del Trattato C.E. e dell’art. 23 dello Statuto della Corte, sospendendo il giudizio.
In particolare con la citata ordinanza la Sezione ha sottoposto alla Corte i seguenti quesiti:
Primo quesito “Se la Direttiva 89/48/CEE si applica al caso di un cittadino italiano il quale: a) ha conseguito la laurea triennale in ingegneria in Italia; b) ha ottenuto l’omologazione del titolo italiano al corrispondente titolo spagnolo; c) ha ottenuto l’iscrizione all’albo spagnolo degli ingegneri ma non ha mai esercitato quella professione in Spagna; d) ha richiesto in base al titolo di omologazione spagnolo l’iscrizione all’albo degli ingegneri in Italia”.
Secondo quesito “In caso di risposta affermativa al primo quesito, se sia compatibile con la Direttiva 89/48/CEE la norma interna (art. 1 del Decreto Legislativo n. 115 del 1992) che non consente il riconoscimento in Italia di un titolo di un Paese membro a sua volta frutto esclusivo del riconoscimento di un precedente titolo italiano”.
Con sentenza 29 gennaio 2009 resa in Causa C-311/06 la Corte di Giustizia ( Seconda Sezione) ha statuito che:
“Le disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, non possono essere invocate, al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo di studio rilasciato da una autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su un esame né su una esperienza professionale acquisita in detto Stato membro.”.
Con istanza regolarmente notificata il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha riassunto il giudizio.
Alla Udienza del 6 ottobre 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
L’appello è fondato e va pertanto accolto.
Come sopra evidenziato, la Sezione – nel contesto dell’ordinanza n. 4141 del 2006 – ha già chiarito che la normativa contenuta nell’art. 1 del Decreto Legislativo n. 115 del 1992 non consente il riconoscimento di un diploma ( quello spagnolo) che è a sua volta frutto del riconoscimento di un precedente diploma ( quello italiano).
In questo caso, infatti, si verificherebbe quello che la giurisprudenza qualifica come “ gioco degli specchi” o “ riconoscimento di secondo grado”.
In sostanza la normativa precitata non è applicabile al caso in esame, in cui non c’è un professionista diplomato migrante ma un diploma italiano che è migrato in Spagna, ha ottenuto una sorta di attestazione di qualità ed è poi tornato in Italia pretendendo di aver acquisito una veste diversa.
Con la sentenza 29 gennaio 2009 resa, a seguito di rinvio pregiudiziale, sulla Causa C-311/06 la Corte di Giustizia ( Seconda Sezione) ha statuito che non sussistono contrasti tra la normativa interna così interpretata e la normativa comunitaria, in quanto la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, non può essere invocata nel caso all’esame dal sig. C..
L’appello proposto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri va quindi accolto, con integrale riforma della sentenza gravata e annullamento del provvedimento ministeriale impugnato in prime cure.
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle per la fase incidentale, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione e dell’appellato nella misura forfettaria indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando accoglie l’appello, riforma integralmente la sentenza gravata e annulla il provvedimento impugnato in primo grado.
Condanna il Ministero della Giustizia e il sig. C. al pagamento in favore del Consiglio Nazionale degli Ingegneri di Euro 5.000,00 ( cinquemila/00) ciascuno per spese e onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 6 ottobre 2009 dai signori:
Gaetano Trotta, Presidente
Giuseppe Romeo, Consigliere
Antonino Anastasi, Consigliere, Estensore
Sergio De Felice, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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